Cosa può fare un Consulente Tecnico di Parte?

07.02.2014 15:36
 

 

Il Giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per effettuare i lavori peritali. Le parti, in accordo col proprio legale, possono nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP). Il CTP a questo punto si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte, e con la parte stessa.

Il Consulente Tecnico di Parte presenzia ai lavori peritali vigilando su metodo e correttezza deontologica del CTU. Analizza ed interpreta il materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU. Al termine di lavori peritali può presentare una relazione contestuale a quella del CTU. Il giudice è tenuto così a prendere in esame le eventuali obbiezioni che il CTP ha mosso all’operato del CTU.

Molto importante è infine il ruolo del CTP nei confronti della parte in causa. Il Consulente deve aiutare il soggetto a comprendere il significato e lo scopo dei lavori peritali. Deve cercare di contenere dubbi e preoccupazioni che naturalmente emergono in questi contesti. In caso di necessità si fa portavoce, nei confronti del CTU, di istanze che il soggetto fatica far emergere durante i colloqui.

Anche in assenza di nomina di un CTU da parte del giudice un soggetto è libero di nominare comunque un proprio consulente tecnico da affiancare al proprio avvocato (Art. 223 c.p.p.).

 

Ambiti di intervento:
 

Quesiti all’”esperto” in tema di giustizia civile:

- valutazione  di condotte pregiudizievoli per il minore (art. 330 c.c.);

- valutazione del danno biologico di natura psichica;

- valutazioni relative allo stato di abbandono di un minore;

- valutazioni relative all’accertamento dell’idoneità e capacità previste dall’art. 6 della legge 184 di coloro che hanno manifestato la disponibilità ad accogliere un bambino in adozione o in affidamento familiare;

- valutazioni in tema di affidamento e di custodia dei figli in corso di separazione tra i genitori (legge 54/2006).

 

Quesiti all’”esperto” in tema di giustizia penale:

- indagine sulla maturità e sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato minore ultraquattordicenne, ex art. 98 c.p.;

sussistenza della pericolosità sociale ex art. 230 c.p.;

- partecipazione cosciente al processo dell’imputato o dell’indagato (perizia ex art. 70, comma 1 e comma 3 c.p.p.);

- accertamenti sulla idoneità psico-fisica del minore a rendere testimonianza.