Cosa può fare un Consulente Tecnico di Parte?
Il Giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per effettuare i lavori peritali. Le parti, in accordo col proprio legale, possono nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP). Il CTP a questo punto si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte, e con la parte stessa.
Il Consulente Tecnico di Parte presenzia ai lavori peritali vigilando su metodo e correttezza deontologica del CTU. Analizza ed interpreta il materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU. Al termine di lavori peritali può presentare una relazione contestuale a quella del CTU. Il giudice è tenuto così a prendere in esame le eventuali obbiezioni che il CTP ha mosso all’operato del CTU.
Molto importante è infine il ruolo del CTP nei confronti della parte in causa. Il Consulente deve aiutare il soggetto a comprendere il significato e lo scopo dei lavori peritali. Deve cercare di contenere dubbi e preoccupazioni che naturalmente emergono in questi contesti. In caso di necessità si fa portavoce, nei confronti del CTU, di istanze che il soggetto fatica far emergere durante i colloqui.
Anche in assenza di nomina di un CTU da parte del giudice un soggetto è libero di nominare comunque un proprio consulente tecnico da affiancare al proprio avvocato (Art. 223 c.p.p.).
Ambiti di intervento:
Quesiti all’”esperto” in tema di giustizia civile:
- valutazione di condotte pregiudizievoli per il minore (art. 330 c.c.);
- valutazione del danno biologico di natura psichica;
- valutazioni relative allo stato di abbandono di un minore;
- valutazioni relative all’accertamento dell’idoneità e capacità previste dall’art. 6 della legge 184 di coloro che hanno manifestato la disponibilità ad accogliere un bambino in adozione o in affidamento familiare;
- valutazioni in tema di affidamento e di custodia dei figli in corso di separazione tra i genitori (legge 54/2006).
Quesiti all’”esperto” in tema di giustizia penale:
- indagine sulla maturità e sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato minore ultraquattordicenne, ex art. 98 c.p.;
sussistenza della pericolosità sociale ex art. 230 c.p.;
- partecipazione cosciente al processo dell’imputato o dell’indagato (perizia ex art. 70, comma 1 e comma 3 c.p.p.);
- accertamenti sulla idoneità psico-fisica del minore a rendere testimonianza.